Se l’amministratore condominiale scappa con la cassa.

11.10.2016 10:58

Affermare che dietro un amministratore condominiale o qualsiasi altra professione ci possa essere una persona onesta o disonesta è impossibile. La professione dell’amministratore non è semplice è un lavoro complesso ove si mescolano capacità di ascolto e relazionali, conoscenza della normativa, competenze giuridiche, competenze tecniche, competenze fiscali; la professione è esposta a rischi sia civili che penali pur non generati da dolo ma da episodi accidentali ed errori umani. C’è invece un’altra fascia di amministratori condominiali che stanno dall’altra parte, affetti da una grave malattia chiamata avidità. Si presentano nei condomini con preventivi bassi e poi agiscono con dolo e premeditazione approfittando della buona fede e del mandato fiduciario conferito e scappano con la cassa ed i condomini, con enorme sacrificio, a pagarno una seconda volta, per evitare l’ interruzione dei servizi condominiali. Che fare se l’amministratore condominiale è già “scappato con la cassa: “ si potrà sceglier di procedere legalmente con azioni individuali (che rischiano di perdersi in tanti deboli rivoli). Ma la prevenzione è la migliore soluzione alla luce delle novità introdotte Riforma del Condominio. L’assemblea condominiale può subordinare la nomina del professionista alla presentazione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato che copre anche la “sottrazione di denaro”, la polizza in fatto rivestirebbe anche i panni della “ fidejussione”. Tale richiesta è una facoltà e non un obbligo. Inoltre i condomini possono chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica e del conto corrente. L'assemblea condominiale può, inoltre, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina. E ancora l'assemblea può anche nominare, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.

a cura dell'Avv.Maurizio Golia