Ricorso del condomino contro le decisioni dell’amministratore

21.05.2016 17:30

Può capitare che nell’esercizio delle sue attribuzioni l’amministratore possa trovarsi in conflitto con un condomino, il quale, verbalmente o per iscritto, reclami l’illegittimità o l’inopportunità di una decisione assunta dallo stesso amministratore.

La materia trova la sua disciplina nell’art. 1133 c.c. Si tratta di norma, non toccata dalla legge di riforma, in base alla quale contro “i provvedimenti presi dall’amministratore” nell’ambito dei suoi poteri (provvedimenti che la disposizione in questione precisa essere “obbligatori per i condòmini”) “è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137” c.c.

Sul punto è stato osservato come, dalla formulazione di tale disposizione, discenda che, di fronte al reclamo del singolo condomino, all’amministratore si pongano tre alternative: accantonare il provvedimento, ponendo così fine alla questione; sospenderlo, lasciando all’assemblea la decisione; mantenerlo, con l’obbligo però, in questo caso, di porre la questione all’ordine del giorno dell’assemblea, dato che differentemente priverebbe il condomino interessato di un suo diritto (cfr. F. Tamborrino, Come si amministra un condominio, ed. Il Sole 24Ore, 2004, 163). Ciò, tenendo comunque presente un aspetto fondamentale: un condomino, il quale si ritenga leso da un provvedimento assunto dall’amministratore, non è tenuto ad esperire il ricorso all’assemblea prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria. In tal senso si è espressa la Cassazione, in passato, con la sentenza n. 960 dell’8.3.’77, e, più recentemente, con la pronuncia n. 13689 del 22.6.’11.