Legittima l'esenzione totale o parziale per i condòmini dall'obbligo di partecipare alle spese

11.10.2016 11:13

L'art. 1123 c.c., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condòmini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condòmini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. Questo il principio di diritto applicato dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 2077 del 26 aprile 2016. Secondo il giudice salentino, la clausola del regolamento condominiale che esenta dal pagamento delle spese di manutenzione ordinaria in favore dei proprietari degli immobili invenduti e non utilizzati, approvata con il consenso di tutti i condòmini, è legittima in quanto attuativa dell'art. 1123 c.c. Tale disposizione, nell'enunciare il principio generale della ripartizione delle spese in misura proporzionale al valore della proprietà, consente ai condòmini di derogare detto principio senza alcun limite, per cui è legittima la convenzione che regolamenti il regime delle spese in modo diverso o che preveda esoneri delle spese a favore di alcuni condòmini. Secondo il Tribunale di Lecce la clausola di esonero delle spese di manutenzione ordinaria in favore dei proprietari degli immobili invenduti e non utilizzati, contenuta nell'art. 32 del regolamento del condominio in questione ha natura contrattuale ed è modificabile solo con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta. I giufdici del Tribunale di Lecce affermano, in particolare, che la disciplina della ripartizione delle spese condominiali contenuta in un regolamento di natura contrattuale, può essere innovata, in base al principio dell'autonomia contrattuale enunciato dall'art. 1322 c.c., da una nuova convenzione, la quale, non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta ai sensi dell'art. 1350 c.c., ma richiede il consenso di tutti i condòmini.

a cura dell'Avv.Maurizio Golia