Le parti condominiali di un edificio e parti individuali. A chi spetta pagare?

27.09.2016 14:57

Il concetto di proprietà comune è stato esteso dal legislatore con la riforma del condominio, poiché la nuova formulazione dell'art. 1117 c.c. ha ampliato il concetto di  parti di proprietà comune… se il contrario non risulta dal titolo. Spesso si ritiene che tutto sia condominiale anche ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione. La giurisprudenza ha chiarito che nell'elenco previsto dall'art. 1117 c.c., sono anche inclusi: i fregi e cornici ornamentali e gli elementi decorativi (Fig. 15), che ineriscano ai balconi (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini Fig. 7), se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, mentre i balconi anche quelli aggettanti, le ringhiere, le persiane, essendo elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbricato, e non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni dell'edificio, anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante dell'appartamento che vi ha accesso come prolungamento del piano [Cass. 23-6-95, n. 7148, rv. 493062], quindi la manutenzione spetta al proprietario dell’appartamento (Fig. 8). Dalle figure riportate abbiamo cercato di chiarire ciò che è di proprietà comune e ciò di proprietà individuale anche ai fini della attribuzione delle spese.

    a cura dell'Avv.Maurizio Golia