Interventi di ristrutturazione edilizia: quando è ammissibile la cessione del credito d’imposta

05.12.2020 16:44

In tema di cessione del credito relativo alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, è possibile per il contribuente cessionario del credito d'imposta, relativo alle spese effettivamente sostenute nel 2019 e già comunicate o da comunicarsi entro il 28 febbraio 2020, un'ulteriore cessione di tali spese ai propri fornitori di beni e servizi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 255 del 7 agosto 2020, anche se l'articolo 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019 sia stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2020.

 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 255 del 7 agosto 2020 riguardante la cessione del credito relativo alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.
L'articolo 10, comma 3-ter, del decreto Crescita n. 34 del 2019 in vigore al 31 dicembre 2019, prevedeva che a per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi possono cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.
E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche. La cessione del credito deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
In particolare, si stabilisce che l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la comunicazione da parte del cessionario dell'eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto avviene a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso.
Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, e comunque, dopo l'accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Di conseguenza, da un punto di vista procedurale, il cessionario deve attendere che il credito d'imposta ceduto da parte dei suoi clienti, in relazione alle spese sostenute nel 2019, sia pubblicato nell'apposita piattaforma accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
A partire dal 20 marzo 2020, tramite la suddetta piattaforma il credito d'imposta attribuito al cessionario dovrà essere accettato e potrà essere, in alternativa, oggetto di successiva cessione ai propri fornitori di beni e servizi o utilizzato, in dieci quote annuali, in compensazione.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene quindi che, sebbene l'articolo 10, comma 3-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 sia stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2020, rimane possibile per il contribuente cessionario del credito d'imposta, relativo alle spese inerenti gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR effettivamente sostenute nel 2019 e già comunicate o da comunicarsi entro il 28 febbraio 2020, un'ulteriore cessione di tali spese ai propri fornitori di beni e servizi.