Formazione periodica amministratori, a breve la scadenza del termine

21.05.2016 17:19

Si avvicina il termine di scadenza per svolgere il corso di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale: secondo l’orientamento nettamente dominante, infatti, il prossimo 9.10.’15 (termine calcolato sulla base dell’emanazione del decreto corsi, come si vedrà) si conclude l’anno entro cui gli amministratori (non del proprio condominio) sono tenuti a svolgere la formazione annuale.

Al riguardo, si ricorda che l’attuale quadro normativo – così come delineato dall’art. 71-bis Disp. att. cod. civ. – prevede che per svolgere l’incarico di amministratore occorra, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata in vigore della stessa – che va dal 18.6.‘10 al 18.6.‘13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica. Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile.

Con il decreto ministeriale n. 140/‘14 (recante “la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali”) è stato, poi, chiarito, fra l’altro, che il corso di formazione iniziale debba avere una durata minima di 72 ore, quello di formazione periodica di 15 ore e che entrambi possano essere svolti per via telematica. In più, che la periodicità dell’aggiornamento avvenga con “cadenza annuale”. Proprio quest’ultima precisazione ha posto il problema, però, se l’aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell’anno solare oppure in ragione dell’entrata in vigore del decreto n. 140/’14.

La maggioranza degli interpreti propende – come detto – per ritenere che la periodicità dell’aggiornamento decorra dal 9.10.‘14, data di entrata in vigore del decreto n. 140/‘14. E ciò, perché è giusto ritenere che il legislatore delegato abbia voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di formazione, che diversamente (e, cioè, andando immotivatamente con l’anno solare) sarebbe scattato dallo scorso primo gennaio creando una chiara incongruenza tra l’entrata in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.

In questa prospettiva è evidente, allora, l’importanza per gli interessati – onde evitare di essere colti in difetto dall’assemblea o anche da un singolo condomino – di attivarsi al più presto per frequentare i corsi in questione.

Si consideri, inoltre, che la sussistenza della condizione richiesta dalla legge per l’esonero dall’obbligo di formazione iniziale può essere dimostrata – senza far perdere, e perdere, tempo – grazie al Servizio apprestato dalle Associazioni territoriali della Confamministratori per il rilascio agli amministratori di attestati/dichiarazioni comprovanti l’esercizio dell’attività per il tempo stabilito e quindi l’esonero dall’obbligo di formazione iniziale (cfr. Cn ott. ’14).

Infine, si tenga presente che – nel silenzio della normativa sul punto e alla luce dei più recenti criteri relativi alla formazione telematica – è senz’altro da ritenersi che le ore di formazione on-line non debbano necessariamente essere svolte in modo continuato. Il che significa che gli interessati possono privilegiare i corsi telematici, che in genere (non necessariamente) danno la possibilità – così come avviene per quelli organizzati dalla Confamministratori, in collaborazione con Euroconference (per maggiori informazioni: www.confamministratori.net) – di essere seguiti in qualsiasi momento e, conseguentemente, di scegliere il percorso di studio più adeguato alle proprie esigenze.