Formazione iniziale e periodica in caso di società con incarico di amministrazione

21.05.2016 17:28

La legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12) ha espressamente consentito di svolgere anche alle società l’incarico di amministratore condominiale.

Ciò posto, occorre domandarsi, allora, chi, nell’ambito di queste società, sia chiamato a frequentare i corsi di formazione iniziale e periodica.

Per rispondere bisogna prendere l’avvio dal disposto del nuovo art. 71-bis, terzo comma, disp. att. c.c., il quale stabilisce che possano svolgere l’incarico di amministratore anche le “società di cui al titolo V del libro V del codice” civile. Si tratta di società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (cfr. C. Sforza Fogliani, Codice del nuovo condominio dopo la riforma, ed. La Tribuna, II edizione, 2014, 214). In questi casi – sempre ai sensi del citato art. 71-bis – “i requisiti” per svolgere l’incarico in questione “devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano i servizi”.

Premesso che tra “i requisiti” cui si riferisce la norma c’è anche, ovviamente, quello di frequentare i corsi di formazione in parola e che non solleva particolari problemi interpretativi il riferimento – contenuto sempre nella medesima norma – agli “amministratori” (individuabili sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto delle società) e ai “dipendenti” (che devono solo essere quelli “incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii”), per rispondere compiutamente al quesito ciò che va chiarito è, allora, chi siano “i soci illimitatamente responsabili” delle diverse società che – come abbiamo visto –  sono richiamate dall’art. 71-bis disp. att. c.c. Secondo il codice civile tali sono i soci delle società semplici e in nome collettivo nonché i soci accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni. Anche questi soggetti, dunque, dovranno frequentare i corsi di formazione affinché le società di cui fanno parte possano svolgere legittimamente l’attività di amministratore condominiale.

È da tener presente, infine, che nell’oggetto sociale, tra le attività della società, si ritiene debba essere indicata anche quella di amministrazione di condominii.