Fondo speciale per le opere straordinarie e contabilità separata

21.05.2016 18:37

Ci siamo occupati più volte del fondo speciale delle opere straordinarie previsto dall’art. 1135, primo comma, n. 4), c.c., da ultimo dando conto, oltreché delle recenti novità legislative in materia, anche della possibilità di ricorrere all’istituzione di un trust, di modo che le risorse raccolte vengano effettivamente destinate alle opere deliberate e, di conseguenza, non possano essere aggredite dai creditori che a diverso titolo abbiano fornito al condominio prestazioni o servizi (Cn gen.’14). In precedenza, avevamo evidenziato invece – sempre trattando del fondo in questione – l’importanza di costituire un conto corrente ad hoc dove far confluire la provvista relativa al primo pagamento previsto e così via per i successivi stati di avanzamento (cfr. Cn ott.13). In questo contesto non possiamo non sottolineare, ora, che insieme al predetto conto corrente è bene anche che venga tenuta una contabilità separata per i lavori straordinari e le innovazioni di cui tratta il citato art. 1135 c.c. Oltre, infatti, a rappresentare un indubbio elemento di trasparenza nella gestione condominiale, ciò permetterebbe – in linea con quanto già osservato in relazione al conto corrente ad hoc – di individuare subito eventuali inadempienze nel pagamento delle somme destinate al fondo speciale, consentendo, da un lato, all’amministratore di adempiere puntualmente all’obbligo – impostogli dall’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. – di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei morosi; dall’altro, agli stessi creditori, di dare celermente avvio alle conseguenti azioni esecutive.