Fondo speciale condominiale e trust

21.05.2016 18:40

Ci siamo occupati più volte del fondo speciale per le opere straordinarie, da ultimo sottolineando l’importanza di costituire un conto corrente ad hoc dove far confluire la provvista relativa al primo pagamento previsto e così via per i successivi stati di avanzamento (cfr. Cn ott. ’13 e nuovo provvedimento legislativo cui ad altro articolo su questo stesso numero). Ciò, di modo che eventuali inadempienze nel pagamento delle somme destinate al fondo in questione possano essere subito individuate consentendo così, da un lato, all’amministratore di adempiere puntualmente all’obbligo – impostogli dall’art. 63, primo comma, disp .att. c.c. – di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei morosi; dall’altro, agli stessi creditori, di dare celermente avvio alle conseguenti azioni esecutive.

Interessa ora evidenziare che per far sì che le risorse così raccolte siano effettivamente destinate alle opere deliberate – e, di conseguenza, la loro destinazione sia opponibile ai creditori che a diverso titolo abbiano fornito al condominio prestazioni o servizi – è possibile ricorrere all’istituzione di un trust.

Si tratta di strumento di origine anglosassone, ormai noto anche nel nostro Paese, che consente di separare le sorti di un determinato bene dalle vicende patrimoniali del suo titolare. In particolare, è un rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto, chiamato "settlor “ o “disponente”, trasferisce ad un altro soggetto, detto “trustee”, beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse dello stesso disponente o di altro beneficiario oppure, ancora, per il perseguimento di uno scopo determinato. Tutto ciò sotto l’eventuale vigilanza di un terzo, definito “protector” o “guardiano”, e secondo precise regole dettate tanto dal settlor, nell’atto istitutivo del trust, quanto dalla legge che disciplina la materia (legge che dovrà essere necessariamente straniera, dato che il nostro ordinamento riconosce ma non disciplina tale istituto).

È anche possibile che il trust sorga per effetto di una dichiarazione unilaterale del disponente, che si dichiari trustee di beni o diritti nell’interesse di un beneficiario o per il perseguimento di uno scopo: in tal caso si parla di trust autodichiarato.

Il fine, in ogni caso, è quello di costituire un patrimonio separato che non può essere aggredito né dai creditori del disponente, né da quelli del trustee, né da quelli del beneficiario.

In ambito condominiale tale istituto può rappresentare, quindi, una soluzione – come dicevamo – per segregare i contributi destinati al fondo speciale dalle somme versate dai condòmini a copertura di altre spese. E per raggiungere tale risultato, la via più agevole è proprio quella di ricorrere al suddetto trust autodichiarato: l’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, dovrà dichiarare – per iscritto – sé stesso trustee del fondo speciale. E il trust così formato dovrà avere lo scopo di destinare le somme che affluiscono nel fondo al pagamento delle opere deliberate dall’assemblea. Naturalmente occorrerà una delibera autorizzativa in tal senso, che dovrà essere assunta – è da ritenersi – con gli stessi quorum necessari per approvare il singolo intervento di interesse.

In questa prospettiva, peraltro, il ruolo di protector potrà essere svolto dai consiglieri del condominio (che avranno così il compito di controllare l’amministratore verificando, periodicamente, il suo operato), mentre come legge regolatrice della materia potrà farsi riferimento, ad esempio, alla Trust (Jersey) law: normativa che contempla, specificatamente, il trust autodichiarato di scopo.

Quanto all’aspetto fiscale, l’orientamento prevalente della giurisprudenza (si veda sul punto: Comm. trib. prov. Macerata, sent. n. 207/2/12 del 26.9.’12; Comm. trib. reg. Roma, sez. Latina, sent. n. 709/39/11 del 29.9.’11; Comm. trib. reg. Bologna, sent. n. 16 del 4.2.’11, e, da ultimo, Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 240/8/13 del 23.7.’13) è di ritenere il trust di scopo soggetto al solo pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro, fino al 31 dicembre; poi 200 euro: cfr. Cn nov. ‘13). Va da sé, comunque, che, per strutturare l’intera operazione, è importante ricevere puntuale assistenza.