Diritto di partecipare all’assemblea condominiale in caso di comproprietà
Nel caso in cui un’unità immobiliare sita in un condominio appartenga in proprietà indivisa a più soggetti, chi, tra questi, ha diritto di partecipare all’assemblea condominiale?
La risposta è nell’art. 67, secondo comma, disp. att. cod. civ. secondo cui, in un caso siffatto, i comproprietari hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, che dovrà essere designato a norma dellart. 1106 cod. civ. (riguardante la nomina dell’amministratore della comunione), e cioè dalla maggioranza degli stessi comproprietari calcolata secondo il valore delle loro quote (e, evidentemente, espressisi al proposito, o in riunione apposita verbalizzata o in altra forma scritta e, comunque, con documentazione idonea, che sarà a portare al presidente dell’assemblea condominiale per l’accreditamento).
Va, tuttavia, precisato che, essendo i soggetti in questione tutti qualificabili come condòmini, a ciascuno di essi deve comunque essere comunicata la convocazione dell’assemblea.