Conseguenze in caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione iniziale e periodica

21.05.2016 17:33

Quali sono le conseguenze in caso l’assemblea nomini un amministratore che non abbia frequentato un corso di formazione iniziale ovvero, una volta che lo abbia nominato, questi poi non svolga attività  di formazione periodica?

Premesso che la legge nulla prevede al riguardo, va osservato in argomento che una delibera con cui si nomini un amministratore privo dei requisiti prescritti dall’art. 71-bis disp. att. c.c. (cfr. Cn dic. ’12) – non incidendo, all’evidenza, sugli interessi (generali) della collettività, ma solo su quelli (particolari) della compagine condominiale – non sembra essere contraria all’ordine pubblico (come invece è stato da alcuni sostenuto: cfr. A. Celeste e A. Scarpa in Riforma del condominio, Giuffré Editore, 2012, 173). E ciò è confermato anche dal fatto che, ove il legislatore della riforma avesse voluto dare particolare rilievo all’art. 71-bis, avrebbe senz’altro inserito questa previsione tra quelle definite inderogabili dal successivo art. 72. Deve ritenersi, allora, che una decisione siffatta non sia nulla, ma più semplicemente annullabile (e quindi impugnabile entro il breve termine di 30 giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti; dalla data di comunicazione della deliberazione stessa per gli assenti). Il che non toglie, tuttavia, che ciascun condomino – ai sensi dell’art. 1129, undicesimo comma, c.c. – possa ricorrere all’Autorità giudiziaria per la revoca di un amministratore così nominato.

Se è vero, infatti, che l’inottemperanza, da parte dell’amministratore, all’obbligo di svolgere la formazione iniziale non è tra le ipotesi che il predetto art. 1129, al dodicesimo comma, elenca espressamente come “gravi irregolarità” (cfr. Cn genn. ‘13), è anche vero che l’elencazione in questione è meramente esemplificativa, come si evince facilmente dall’espressione utilizzata nell’occasione (“costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità”). Del resto, se è sufficiente l’incompleta (o l’inesatta) comunicazione da parte dell’amministratore dei suoi dati anagrafici e professionali (comunicazione da rendere al momento dell’accettazione dell’incarico e ad ogni rinnovo dello stesso) per far rientrare ciò nel novero delle “gravi irregolarità”, non si vede come non possa rientrare in questo ambito una condotta ben più grave come quella di svolgere l’attività di amministratore senza la prescritta formazione iniziale.

Le stesse considerazioni possono ripetersi per l’ipotesi della mancata osservanza dell’obbligo di formazione periodica. Anche in questo caso, dunque, deve ritenersi che ciascun condomino possa chiedere la revoca dell’amministratore inadempiente rivolgendosi all’autorità giudiziaria. Naturalmente, alla revoca potrà provvedere anche l’assemblea. E per le ragioni appena riferite potrà considerarsi – deve ritenersi – una revoca per giusta causa.