Cavedio e presunzione di condominialità

21.05.2016 18:35

“Il cavedio (talora denominato chiostrina, vanella o pozzo luce) – cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell’edificio comune – essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall’art. 1117 c.c., n. 1, tra i beni comuni, salvo titolo contrario”.

Così la Cassazione, con sentenza n. 17556 dell’1.8.’14, respingendo il ricorso di un condomino che rivendicava il diritto all’uso esclusivo di un cavedio accessibile unicamente dal suo appartamento e contenente impianti collegati solo alla sua proprietà. Circostanze, queste, che la Corte non ha ritenuto sufficienti a superare la presunzione di  condominialità di cui al citato art. 1117 c.c., non essendo  “l’utilità particolare che deriva da tali circostanze” suscettibile di “incidere sulla destinazione tipica e normale del bene” in questione, che “è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari di cui si compone l’edificio condominiale”.