Auto abbandonate in Condominio…multa al proprietario

27.09.2016 15:55

Un condomino, non avendo interesse a disfarsi della propria autovettura (o non volendo spendere i soldi per la rottamazione) ha pensato bene di lasciarla in condominio: la situazione si protrae per mesi, tanto che l'autovettura, in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti”, di fatto abbandonata, viene qualificata come rifiuto ed il proprietario denunciato e condannato a pagare una multa di €uro 2000,00. La Cassazione afferma: l'auto abbandonata costituisce “rifiuto speciale”. Sono numerose le pronunce della Cassazione che chiariscono come e quando una vettura possa qualificarsi come rifiuto: la più recente, antecedente quella dello scorso maggio, dispone chiaramente che “deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione”(Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 40747 del 02/04/2013). La stessa pronuncia chiarisce poi che per auto destinata alla demolizione debba intendersi tanto quella “ufficialmente priva delle targhe di immatricolazione” quanto quella che risulti in evidente stato di abbandono”. Quindi un'auto può definirsi rifiuto sia quando il proprietario non voglia più servirsene sia quando il suo utilizzo (per il suo fine naturale di mezzo di trasporto) non può essere più possibile, perché lo stesso risulti ad esempio privo di motore o di altri parti indispensabili (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 6667 del 2010), quando, in sostanza, esso non può di fatto più circolare. Il veicolo inutilizzabile non può essere parcheggiato in cortile. Quando un'auto diventa inservibile va quindi demolita: non è sufficiente consegnarne le targhe e non può certo essere parcheggiata da qualche parte in attesa di miglior soluzione: tale condizione, costituendo come detto il veicolo rifiuto speciale, è assolutamente identica a quella rappresentata dall'abbandono di rifiuto, sanzionato quindi dagli articoli del D. L.vo 152/2006 (cd. “Codice dell'ambiente”) al pari dell'abbandono per strada degli altri rifiuti speciali.

               a cura dell'Avv.Maurizio Golia