ASCENSORE IN CONDOMINIO

27.09.2016 15:45

L’istallazione di un ascensore in condominio, nei casi in cui l’edificio ne è sprovvisto, costituisce innovazione. La maggioranza necessaria per l’approvazione della deliberazione assembleare è quella di cui al 5º comma dell’articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno i 2 terzi del valore dell’edificio). Tuttavia, qualora nell’edificio risiede un soggetto diversamente abile interessato a fare installare un ascensore nello stabile, la legge consente di ottenere il via libera dell’assemblea con maggioranza alquanto ridotte. Il condomino diversamente abile può infatti chiedere all’ammissione di sottoporre all’assemblea la delibera relativa all’istallazione di un ascensore. In queste ipotesi la proposta di istallazione costituisce un intervento volto all’eliminazione delle barriere architettoniche, in base al disposto dell’articolo 2 della legge numero 13 del 1989, che fino ad oggi era possibile approvare con le maggioranze previste dal 2º dal 3º comma del vecchio art. 1136 c.c.(maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio in 1ª convocazione e un terzo dei condomini che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio in 2ª convocazione. La legge numero 220/2012 di riforma del condominio ha inteso riportare nel codice civile la disposizione di cui al predetto articolo 2 della legge numero 13/89, introducendo alcuni nuovi commi all’articolo 1120 c.c. sulle innovazioni in condominio. Pertanto il nuovo comma 2, n. 2, dell’articolo 1120 c.c. prevede infatti che le opere previste per eliminare le barriere architettoniche possono essere disposti con la maggioranza di cui al 2º comma dell’articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio), senza distinguere tra 1ª e 2ª conv. Con l’approvazione della delibera, l’assemblea può decidere che l’impianto elevatore sia di proprietà comune, e in tal caso le spese verranno ripartite tra tutti i condomini. Resta comunque in capo ai condomini contrari, la possibilità di subentrare in un secondo momento nell’utilizzo e godimento del bene di cui all’art. 1121 c.c.(partecipando alle spese per l’esecuzione e manutenzione dell’opera).

              a cura dell'Avv.Maurizio Golia