Approvazione delle opere per il risparmio energetico, l’utilità delle due opzioni (ripristinate...)

21.05.2016 18:51

Come già avuto occasione di rilevare su queste colonne (cfr. Cn marzo ’14), la legge di conversione (l. n. 9/’14) del decreto-legge Destinazione Italia (d.l. n. 145/’13) ha ripristinato le due possibilità previste dalla legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12) per approvare le opere finalizzate al risparmio energetico.

In particolare, la legge di conversione ha soppresso l’art. 1, comma 9, lett. b), di detto decreto, per cui le opere in questione possono, ora, essere decise o con la procedura dettata dalla legge n. 10/’91, oppure sulla base di quanto previsto dall’art. 1120, secondo comma, c.c. Nel primo caso tali opere devono essere individuate attraverso un attestato energetico o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato e le relative delibere devono essere approvate – sia in prima che in seconda convocazione – dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino un terzo del valore dell’edificio (sempre fermi i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dell’art. 1136 c.c.). Nel secondo caso le opere in questione possono essere decise senza la necessità dell’attestato o della diagnosi; devono però essere deliberate con un (più alto) quorum formato dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio (sempre fermi, anche in questo caso, i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dell’art. 1136 c.c.).

Ciò posto, interessa sottolineare, in questa sede, come l’intervento operato, in punto, dalla legge di conversione si appalesi quanto mai opportuno. Reintrodurre, infatti, la possibilità, per le assemblee condominiali, di scegliere tra due diverse opzioni, piuttosto che seguire un percorso obbligato, per realizzare opere volte a contenere il consumo energetico, non può che favorire l’approvazione di questo tipo di interventi. Approvazione, che ora può avvenire – come abbiamo visto – o con una maggioranza deliberativa più elevata, ma senza (costose) spese di documentazione energetica, o con una maggioranza inferiore, che però impone di affrontare le spese relative alla documentazione anzidetta.