Apertura di una porta… sull'androne condominiale

27.09.2016 15:40

L'androne, questo è il significato comune attribuito a questo termine, è quell'ambiente di passaggio esistente tra il portone d'ingresso dell'edificio le scale ed il cortile. L'art. 1117 c.c. non menziona l'androne tra le parti dell'edificio che debbano essere considerate soggette al diritto di condominio. È sempre bene ricordare, infatti, che: a) l'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa dei beni comuni (cfr. Cass. 04-06-2014 n. 12572); in ogni caso il titolo (atto d'acquisto o regolamento condominiale contrattuale) può specificare se una cosa deve o meno considerarsi condominiale, sgombrando il campo da ogni dubbio. L'androne condominiale, quindi, può essere utilizzato da tutti i condomini in relazione alle proprie specifiche esigenze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1102 c.c. È utile ricordare che secondo questa norma, ciascun condomino ha diritto al pari uso dei beni comuni purché: a) il proprio uso non pregiudichi quelli altrui; b) non alteri la destinazione ed il decoro dell'edificio; c) non rechi pericolo alla sicurezza e stabilità dell'edificio. In questo contesto, è possibile aprire sull'androne condominiale una porta di accesso ad un'unità immobiliare di proprietà esclusiva? La domanda l'aveva posta un condomino all'assemblea, sentendosi fornire risposta negativa. Quella delibera assembleare, era stata impugnata con ricorso all'Autorità Giudiziaria. La Cassazione (sent. n. 24295 del 14-11-2014), ha ritenuto illegittima la decisione dell'assemblea. Si legge nella sentenza che l'apertura nell'androne d'ingresso di una nuova entrata per un'unità di proprietà esclusiva, “non impedisce agli altri condomini di fruire dell'androne per raggiungere i propri appartamenti. Né, tantomeno, si potrebbe ragionevolmente affermare che l'ingresso de quo sia idoneo ad alterare irreversibilmente la destinazione dell'androne. Al contrario, l'apertura del nuovo accesso all'immobile dell'intimata valorizzerebbe e potenzierebbe la funzione dell'androne in esame, ossia quella di facilitazione del transito dei condomini, e dei terzi, da e verso le singole unità abitative della scala". Come dire: una porta non dà fastidio e non si può negarne l'apertura, salvo – aggiungiamo noi –diversa indicazione del regolamento contrattuale

    a cura dell'Avv.Maurizio Golia