...Animali domestici in condominio….

27.09.2016 15:10

Prima della “Riforma del Condomino” la detenzione di un animale domestico, all’interno dell’abitazione in condominio, poteva essere vietata dalle disposizioni del regolamento condominiale, che assai di frequente prevedevano il divieto rivolto ai condomini di tenere amici a quattro zampe. Chi contravveniva a tale regola rischiava di vedersi arrivare un provvedimento del giudice, il quale disponeva l’allontanamento dell’animale. Che accade ora? Il regolamento condominiale non potrà più contenere un divieto di ospitare animali domestici quindi, chi vuol acquistare un appartamento all’interno di un condominio e può portare nella nuova casa l’animaletto che già possiede, non dovrà spulciare tra le righe del regolamento per verificare se la presenza del “condomino a quattro zampe” sia consentita o meno. - La nuova norma è valida anche per i vecchi regolamenti o solo per i nuovi?- È stata inserita nell’articolo 1138 del c.c., che disciplina i regolamenti assembleari, quelli che possono essere fatti a maggioranza. In sostanza si è voluto incardinare in una norma scritta un principio assodato nella giurisprudenza: a casa mia, ci posso tenere l’animale che voglio e nessuna delibera assembleare me lo può impedire. Diverso il caso del regolamento redatto dal costruttore – di natura contrattuale- firmato, trascritto e accettato al momento dell’acquisto, in quel caso ci può essere un divieto su cui la riforma non può agire. Vero è che, una volta affermato così esplicitamente un principio, in sede di controversia il giudice non potrà non tenerne conto…..Naturalmente l’accesso condominiale degli animali non diventi, tuttavia, completamente immune da ogni regolamentazione Al riguardo è, infatti, buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, previdente tra l’altro l’obbligo, nei confronti dei proprietari dell’animale, di mantenere ordine e pulizia nell’intera area di passaggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e, qualora si fosse in possesso di animali con indole aggressiva, di applicare la museruola. Rimane poi sempre vigente la responsabilità civile, ex art 2052 del c. civile e penale, a carico dei proprietari, qualora scaturiscano danni o lesioni a persone, animali o cose. Gli animali non devono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni in mancanza delle idonee cautele sopra menzionate. Il condominio, inoltre, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali si presentasse l’esigenza di richiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del c.c., diventa abilitato a proporre la domanda di allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del c. p. c. Anche nel caso di immissioni rumorose è possibile avanzare, purché ne sussistano i prerequisiti, il reato di “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 c.c.): si precisa, però, che l’elemento portante di questa fattispecie criminosa risulta l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di individui e non già l’effettivo disturbo ai medesimi. Infine gli animali non devono essere abbandonati, senza supervisione alcuna e per un periodo temporale lungo, sul balcone o nelle abitazioni dal momento che la verificazione della circostanza  potrebbe ipotizzare il reato diomessa custodia (art. 672 c.p.).

    a cura dell'Avv.Maurizio Golia