Superbonus 110% per rilanciare l’economia in crisi

05.12.2020 18:43

Superbonus 110% per rilanciare l’economia in crisi

Tra le più drammatiche conseguenze dell’epidemia da Coronavirus ci sono senz’altro i devastanti effetti sull’economia, che si sono andati a sommare alla già critica situazione globale.
Il virus, insomma, si è rivelato pericolosissimo non solo per la salute ma anche per le attività economiche.

Il cosiddetto Decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, cerca proprio di contrastare questi effetti. Tra le misure adottate, spicca il superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli immobili abitativi esistenti.

In un primo momento, il Ministro Patuanelli aveva annunciato una detrazione del 100% per la riqualificazione energetica degli edifici, poi portata al 120% qualche mese dopo. Successivamente il bonus è stato ridimensionato al 110% ma esteso anche agli interventi antisismici.

Lo scorso 17 luglio il Decreto Rilancio è stato convertito in legge n. 77 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio.

Ma andiamo a vedere come sono stati modificati gli articoli 119 e 121 che riguardano i bonus per l’edilizia.

Ecobonus 110%: in cosa consiste?

L’ecobonus tradizionale presenta normalmente le seguenti aliquote di detrazione:
• 65% per interventi come la riqualificazione energetica globale o l’installazione di pannelli solari termici o la sostituzione di infissi su parti comuni dei condomìni
• 50% per altri interventi, come ad esempio la sostituzione degli infissi su unità immobiliari private
• 70% o 75% per interventi pesanti in condominio.

Questi incentivi fiscali, negli scorsi anni, hanno contribuito a tenere in piedi tutto il sistema del settore dell’edilizia, molto importante in Italia, ma in forte crisi già da anni.

Con il Decreto Rilancio la detrazione sale al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Unicamente per l’edilizia sociale, tale scadenza è prorogata di altri 6 mesi, fino al 30 giugno 2022.

Tutte le spese effettuate a partire dal primo luglio, quindi, possono godere di questa aliquota maggiorata.

Interventi trainanti per l’ecobonus 110%

Per ottenere la super-aliquota è necessario però realizzare obbligatoriamente almeno uno di questi grandi interventi detti trainanti.

Innanzitutto, l’isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
Tetto di spesa previsto:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari
• 40.000 euro a unità per i condomìni fino a 8 unità
• 30.000 euro a unità per i condomìni con più di 8 unità.

La detrazione spetta non solo per le superfici orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate. È quindi stato eliminato ogni dubbio sulla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto.

materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017.

Poi, la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
• a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
• a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
• con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari.

Tetto di spesa previsto:
• 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità
• 15.000 euro nei condomìni con più di 8 unità.

Infine, ci sono gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti.

In questo caso il tetto di spesa è fissato a 30 mila euro.

Per la climatizzazione invernale nei comuni montani è agevolato anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Solo per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno pari alla classe 5 stelle.

L’incentivo è quindi riservato sia ai singoli proprietari sia ai condomìni e inoltre il testo esplicita il fatto che tra gli interventi ammessi ci sono anche quelli di demolizione e ricostruzione.

Requisiti e adempimenti

Per essere detraibili, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ciò dovrà essere dimostrato con un Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post intervento, redatto da un tecnico abilitato sottoforma di asseverazione. Si parla in questo caso di APE convenzionale.

Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ENEA. Le modalità di trasmissione sono state stabilite con il cosiddetto Decreto Asseverazioni.

I tecnici che rilasceranno dichiarazioni non veritiere saranno puniti con sanzioni pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro, mentre il contribuente perderà l’agevolazione. Per questo, i professionisti dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro, come tutela dall’eventuale danno arrecato.

Interventi trainati dall’ecobonus 110%

Se si realizza uno dei grandi interventi descritti, il bonus si estende ad altri, detti trainati, se eseguiti contestualmente ad almeno uno di quelli trainanti.

Se ad esempio realizzi un cappotto termico e contestualmente sostituisci le finestre, potrai avere il bonus al 110% anche per queste, che altrimenti sarebbero detraibili solo al 50%.

Tra gli interventi che possono essere trainati nel superbonus 110% ci sono anche:
• l’installazione di impianti fotovoltaici (fino a un ammontare delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo)
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al punto precedente (negli stessi limiti di importo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema)
• l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo).

Sismabonus 110%

In base al decreto, il superbonus si applica anche ai lavori di adeguamento antisismico che danno diritto al sismabonus.

Il superbonus spetta anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.

In caso di cessione del credito a una compagnia assicurativa con cui si stipula una polizza contro il rischio di calamità, è possibile detrarre il 90% del costo sostenuto.
Solitamente, per le polizze di questo tipo stipulate per abitazioni è riconosciuta una detrazione del 19%.

Anche per l’acquisto di case antisismiche realizzate mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.

Gli interventi oggetto di sismabonus sono trainanti ma hanno come unico intervento trainato il fotovoltaico e i sistemi di accumulo.

Quali immobili possono avere il superbonus 110%?

Prima delle modifiche, era richiesto il requisito prima casa anche se solo per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici unifamiliari.

L’attuale testo prevede invece che si possa ottenere il super ecobonus su un totale di due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per il sismabonus invece non c’è limite sul numero di unità agevolabili.

Nel testo è stato anche esplicitato che ricadono nell’agevolazione le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno.

Per gli immobili sottoposti a vincolo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e altri per i quali non è possibile effettuare gli interventi trainanti, il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi o, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta. É possibile insomma realizzare soltanto gli interventi trainati.

A ogni modo vengono escluse le abitazioni rientranti nelle seguenti categorie catastali:
• A1, abitazioni di tipo signorile
• A8, abitazioni in ville
• A9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Castelli e palazzi eminenti sono immobili che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità immobiliari delle altre categorie catastali. Solitamente costituiscono tra l’altro una sola unità immobiliare.

A sorpresa, il Decreto Agosto ha reinserito questa categoria tra quelle che possono usufruire del Superbonus, purché gli immobili siano aperti al pubblico.
Se ad esempio una famiglia che abita in un castello lo apre, anche a pagamento, per visite al pubblico, potrà godere dell’agevolazione.

Non solo superbonus 110%, ma anche sconto in fattura e cessione del credito

Resta però un grosso problema da superare: la mancanza, da parte di molti contribuenti, di soldi da investire o della capienza fiscale adeguata a godere del bonus. Ed è proprio per superare questo scoglio che si è pensato, in parallelo, al rispristino dello sconto in fattura.

Grande novità del 2019, lo sconto è poi stato abrogato dall’ultima Legge di Bilancio, con l’eccezione degli interventi in condominio di importo superiore ai 200.000 euro, risultando così fortemente ridimensionato.

Il Decreto Rilancio lo ha quindi reintrodotto, cercando di non penalizzare le piccole imprese, che non potendo contare su una capienza fiscale sufficiente avevano pressato per la sua cancellazione.

C’è infatti anche la possibilità di effettuare la cessione del credito non solo alla ditta che esegue i lavori, ma anche a banche e intermediari finanziari.
E questa possibilità non è più limitata solo a incapienti e condomìni, ma è stata estesa a tutti i contribuenti.
Inoltre la possibilità di cedere il credito è ora illimitata e non più ristretta a un solo passaggio.

La buona notizia è che queste opzioni, valide per le spese sostenute nel 2020 e 2021, non sono limitate solo al nuovo superbonus, ma estese anche a tutti gli altri bonus in vigore!

Attenzione: per il Superbonus l’opzione può essere esercitata in corrispondenza di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. I S.A.L. non possono essere più di due per ogni intervento e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

Massimali aumentati per le zone colpite dal sisma

Il Decreto Agosto ha prodotto una serie di interessanti modifiche al Decreto Rilancio.
In questa sede ti parlerò nello specifico di quelle riservate alla ricostruzione nei Comuni del Centro Italia colpiti dai sismi 2016 – 2017.

In primo luogo, i cosiddetti interventi trainanti dell’ecobonus possono essere agevolati con l’aliquota maggiorata, per la parte eccedente il contributo destinato alla ricostruzione degli edifici colpiti.

Inoltre, i massimali per gli interventi incentivabili con il Superbonus sono incrementati del 50%.
In tali zone quindi la detrazione può arrivare al 165%. In questo caso, però, la detrazione è alternativa al contributo per la ricostruzione.

Superbonus 110%: la formazione per i professionisti

Il Superbonus 110% è una nuova opportunità anche per professionisti e imprese del settore edilizio e tecnico per rilanciarsi nel mondo del lavoro e superare il momento buio dovuto alla pandemia. Anche per loro, però, sarà importante conoscere nei dettagli le normative, le procedure e tutti gli aspetti necessari che riguardano il funzionamento e l’applicazione di questa nuova misura introdotta dal cosiddetto Decreto Rilancio.

L’acquisizione di nuove conoscenze diventa, dunque, un must e gli Ordini e i Collegi professionali sembrano sottolinearlo, promuovendo iniziative a scopo formativo e riconoscendo crediti formativi professionali agli iscritti che dimostrano di aver aggiornato il loro bagaglio professionale. In un momento del genere, tuttavia, è impossibile partecipare ad attività formative in presenza come convegni e seminari.

Come fare, quindi, ad acquisire la preparazione necessaria?

A tal proposito, consigliamo ai professionisti che ne avessero bisogno, di provvedere all’aggiornamento professionale con modalità telematiche, tramite la frequenza di corsi di formazione online sull’ecobonus 110%, di cui un valido esempio è quello offerto da Pedago. Il corso prevede la trattazione della normativa e delle recenti novità apportate sia dai Decreti Attuativi che dai pareri e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, ma illustra anche validi esempi con schemi da seguire e casi studio.