CORSO AGGIORNAMENTO 15 ORE ANNO 2018

05.05.2018 18:11

CORSO AGGIORNAMENTO 15 ORE 

 Il corso è riconosciuto dal Ministero ai sensi della L. 220/2012 (aggiornamento professionale) e del D.M. 140/2014.

 

Recentemente, il Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014 ha indicato i criteri e le modalita’ per la Formazione degli amministratori di condominio nonche’ dei corsi di Formazione e Aggiornamento per gli amministratori di condominio. Il Decreto non ammette deroghe, per gli amministratori di condominio, non scelti, tra i condomini dello stabile.

Per la Riforma del condominio, Legge 11 dicembre 2012, n° 220,  sono esentati dal corso di Formazione iniziale ma, non dalla Formazione periodica ovvero Aggiornamento coloro i quali hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma.

L’articolo 5° comma 2° del Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140, cosi dispone: “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il Corso di Aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.

Il 5° comma del medesimo articolo dispone: "Il Corso di Formazione e di Aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale,che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico"

Vi è da dire, che, dai primi riscontri, vi è stato un approccio un pò fiacco nella consapevolezza della forte valenza dell’obbligo della Formazione Permanente ovvero Aggiornamento, o formazione periodica, per chi amministrata un fabbricato di cui non è condomino, forse giustificato dalla mancanza, nella norma, di una sanzione specifica per chi si sottrae alla obbligatorietà e continuità del vincolo di aggiornamento professionale. Ma nella realtà non è così, l’amministratore, che, evade all’obbligo, non ha la legittimità giuridica di proseguire nella gestione dell’immobile gestito. Cerchiamo di chiarire meglio.

Secondo l’articolo 71°Bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, può svolgere l’attività di amministratore, chi ha frequentato un corso di Formazione Iniziale e svolge attività di Formazione Permanente in materia di Amministrazione Condominiale ovvero Aggiornamento. Alla luce di quanto detto, chi, non si adegua non può assumere nuovi incarichi e non può proseguire in quelli già in atto.

Ma, cosa succede se l’amministratore in carica non provvede a formarsi periodicamente. La norma non regola specificatamente il caso, ma, la sanzione si deduce da altri articoli del Codice Civile.

Innanzitutto secondo l’articolo 1137 del Codice Civile: ”contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento”, quindi la delibera, che, confermasse l’incarico ad un amministratore, che non abbia attestato (anche con modalità telematiche), in assemblea di adempiere regolarmente all’obbligo di formazione permanente, sarebbe annullabile, su ricorso dei condomini assenti dissenzienti o astenuti, probabilmente potrebbe rilevarsi addirittura nulla e quindi ricorribile da tutti e senza limiti di tempo.

Inoltre come previsto dall’articolo 1129 del Codice Civile, l’amministratore, che, compie una “grave irregolarità” non formandosi permanentemente, potrebbe, essere revocato dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino. Alla luce di quanto detto il permanere alla guida di un fabbricato di un amministratore,che, non rispetti gli obblighi di formazione permanete, non è un buon affare principalmente per l’amministratore medesimo.

I condomini, tra l’altro, dovrebbero contribuire a incentivare tra gli amministratori la cultura dell’aggiornamento professionale, chiedono in sede di conferma dell'incaricato una adeguata verifica dell'aggiornamento ed in caso avverso, non confermandogli la fiducia, chiedendo i servizi di un diverso professionista adeguatamente formato.

il CNAI in ottemperanza al dettato normativo ha avviato il programma di formazione periodica ovve Aggiornamento in materia amministrazione condominiale, in modalità Telematica.

Con il versamento della quota Corso pari ad € 150,00 con rimessa sul conto ASSIMEA Associazione Italiana degli Imprenditori ed Artigiani, PosteItaliane, Causale:  Corso di Aggiornamento Anno 2023 -

IBAN: IT78K0760103400000009721928

L’amministratore avrà accesso alla piattaforma multimediale, e comodamente dal proprio ufficio o da casa potrà aggiornarsi in modo continuativo,  senza vincoli temporali, attraverso un sistema multimediale costantemente integrato con le ultime news dal mondo del condominio.

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